Legge 4 del 2013

REGOLAMENTAZIONE DELLE PROFESSIONI NON ORGANIZZATE

Il 10 febbraio 2013 è entrata in vigore la Legge 4 del 14 gennaio 2013 rivolta a disciplinare le professioni non regolamentate tra le quali anche quella del Counselor. La legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2013. scuola di counseling a Milano

È un importante traguardo perché riconosce a livello nazionale un perimetro di riferimento che qualifica il Counseling come professione e, in quanto tale, ne definisce degli elementi costitutivi regolati da norme a tutela del cliente e della professione stessa.

Alcuni elementi significativi della legge sono:

-      Obbligo per il Counselor di riportare gli estremi della legge in ogni documento e in ogni scambio scritto con il cliente (esempio di formula che va scritta sotto i dati anagrafici e i contatti della carta intestata o nella firma elettronica dei messaggi email:"Professionista di cui alla Legge n. 4 del 14 gennaio 2013, pubblicata nella GU n. 22 del 26/01/2013"). L'inadempimento a quest'obbligo è perseguito come pratica commerciale scorretta e sanzionata ai sensi del Codice del consumo (DLgs 206/2005).

-      Il Counselor può esercitare anche senza essere iscritto a un’associazione professionale o a un registro. L'informazione relativa alla non iscrizione dovrà essere scritta con chiarezza in tutti i documenti pubblici relativi alla professione (nei biglietti da visita, nella carta intestata, firma email, eccetera). In caso d’iscrizione a un registro professionale, dovrà essere citato anche il numero personale dell’iscrizione.

-      Il Counselor ha l'obbligo all’aggiornamento professionale, la formazione continua, la supervisione professionale.

-      Il Counselor che, grazie ai criteri formativi, raggiunge gli standard previsti dalla norma tecnica UNI (di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010), può ottenere una certificazione da parte di un organismo terzo indipendente accreditato presso l'Ente nazionale di accreditamento.

-      Gli Enti di categoria (associazioni di categoria di Counseling) hanno il compito di stabilire un codice di condotta (codice entico-dentologico professionale), promuovere la formazione permanente dei propri iscritti, vigilare sulla condotta professionale degli associati, stabilire le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del codice. È prevista anche l'attivazione di uno sportello per i consumatori, al quale rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti.

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Il counseling è attualmente in Italia una professione non regolamentata, ma disciplinata dalla Legge 14 gennaio 2013, n° 4 (disposizioni in materia di professioni non organizzate). Ciò significa che lo Stato non ha definito né la formazione né l’accesso alla professione.

Nonostante l’assenza di una regolamentazione ArKa ha scelto di seguire gli standard formativi promossi da AssoCounseling, una delle principali associazioni professionali di categoria del settore. Il nostro corso gode infatti del suo riconoscimento, i cui estremi sono: CERT-0099-2013.

Chi si forma presso ArKa, al termine del suo percorso può richiedere di iscriversi ad AssoCounseling (previo superamento di un esame di ammissione) in qualità di counselor professionista. L’iscrizione ad AssoCounseling, associazione professionale di categoria presente negli elenchi del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ai sensi della Legge 4/2013, prevede il rilascio dell’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi in counseling, anch'esso ai sensi della già citata Legge 4/2013 (cfr. artt. 4, 7 e 8).

I professionisti che decidono di iscriversi ad AssoCounseling sono tenuti al rispetto del codice deontologico e delle linee guida promosse dall’associazione, nonché all’obbligo di aggiornamento permanente e supervisione.

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